Statuto


Società Amatoriale Corse Levrieri

- STATUTO -

 
     COSTITUZIONE E SCOPI



Art. 1 - E’ costituita l’Associazione denominata “Società Amatoriale Corse Levrieri”.


Art. 2 – L’Associazione ha sede amministrativa e legale in Tarquinia (VT) località Olivastro snc e sede operativa presso gli impianti dell’ippodromo annesso al campo sportivo comunale di Monte Romano (VT).

Gli eventuali cambiamenti di sede operativa e/o amministrativa, verranno decisi dal Consiglio Direttivo.


Art. 3 – La Società Amatoriale Corse Levrieri, d’ora in avanti denominata per brevità S.A.C.L., si costituisce con i seguenti scopi:
- promuovere a livello amatoriale e senza fini di lucro le attività sportive dei levrieri: coursing e cacce;
- promuovere la divulgazione ed il miglioramento delle razze levriere.


Art. 4 – Per il raggiungimento degli anzidetti scopi, la S.A.C.L. può, a titolo esemplificativo e non limitante:
- gestire impianti sportivi per levrieri, di sua proprietà od in gestione;
- organizzare competizioni locali, nazionali ed internazionali;
- acquistare, allevare e diffondere soggetti d’interesse internazionale;
- promuovere studi e ricerche nel campo dei levrieri sportivi.

Per raggiungere gli scopi Associativi, la S.A.C.L. si uniforma alle regole dell’ENCI, della FCI.

Le attività Sociali potranno essere svolte in collaborazione con ENCI, Club del Levriero ed altre Società specializzate con finalità analoghe. Potrà agire in collaborazione con Enti od Associazioni diverse per la gestione e l’organizzazione di settori logistici.


PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI


Art. 5 – Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dal capitale iniziale versato;

b) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

c) dai contributi d’ammissione;

d) da donazioni, lasciti ed erogazioni.

 
Le entrate sono costituite da:

a) quote Sociali annue;

b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività Sociale.

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ciascun esercizio, saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.



ASSOCIATI



Art.6 – Gli Associati si distinguono in:

a) fondatori;

b) ordinari;

c) onorari.


a) sono fondatori gli Associati che risultano tali dall’atto costitutivo.

Rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione salvo dimissioni

b) sono ordinari gli Associati che, avendo compiuto la maggiore età, saranno ammessi dietro loro richiesta e dietro presentazione scritta da parte di .almeno due soci, con delibera dell’Organo amministrativo e successiva conferma dell’assemblea dei soci.

c) sono onorari le persone ed Enti che saranno eletti dall’Assemblea per proposta dell’Organo amministrativo per meriti particolari nel campo dei levrieri sportivi.



QUOTE SOCIALI



Art.7 – I Soci, ordinari, fondatori, sono tenuti al versamento della quota Sociale annua, nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Organo amministrativo.



DIRITTI DEI SOCI



Art.8 – Gli Associati, nelle persone dei loro rappresentati, hanno diritto di frequentare i locali Sociali e gli impianti, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall’Associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni da questa organizzate. Possono essere eletti alle cariche Sociali i Soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea può decidere in situazioni straordinarie di eleggere al Consiglio Direttivo soci non aventi ancora diritto al voto.


Art.9 – La qualifica di associato può decadere per dimissioni, con effetto dall’anno Sociale successivo a quello durante il quale sono presentate, oltre che per morosità o indegnità.

Quest’ultima, sarà determinata dall’Organo amministrativo ad insindacabile giudizio. Il Socio che abbia cessato d’appartenere all’Associazione, non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà vantare crediti di alcun genere sul patrimonio della medesima.



AMMINISTRAZIONE


Art.10 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da 3 a 13 membri.

Non possono coprire la carica di amministratori i soggetti che ricoprono analoga carica in Club cinofili ufficiali, che siano titolari di affisso ENCI e che siano soci fondatori di associazioni cinofile aventi medesime finalità.


Art.11 – Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di dimissioni od indisponibilità di un Consigliere, l’Organo amministrativo provvederà a sostituirlo con delibera approvata dall’Organo di controllo. Il Consigliere così sostituito, resterà in carica per la durata residua dell’Organo amministrativo.


Art.12 – Se vengono a mancare, per qualsiasi causa la metà degli amministratori, s’intende automaticamente decaduto l’intero Consiglio e deve essere revocata la nomina a tutti gli amministratori.

Deve essere convocata una nuova Assemblea dei Soci entro 6 mesi. In caso contrario l’attività dell’Associazione si intende congelata.


Art.13 – Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi Sociali in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei Soci. E’ responsabile dell’amministrazione Sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le retribuzioni. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è riservato all’Assemblea degli Associati.


Art.14 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno ed ogniqualvolta lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri.

Gli avvisi di convocazione saranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima della data stabilita e dovranno contenere: data, ora, luogo della riunione ed ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del Presidente). Le riunioni sono valide in presenza almeno della metà dei Consiglieri. Un Consigliere che risulti assente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal

Consiglio, in tal caso, la riunione dovrà essere convocata tramite il mezzo più economico e veloce e per essere valida, dovrà deliberare all’unanimità.


Art.15 – Il Consiglio Direttivo, nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Segretario con funzione di Tesoriere.


RAPPRESENTANZA


Art.16 – La firma Sociale e la rappresentanza dell’Associazione spettano al Presidente.

Firma e rappresentanza, spettano pure a quegli altri amministratori ai quali sono stati delegati dal Consiglio determinati poteri, esclusivamente nei limiti dei poteri ad essi delegati.


COLLEGIO DEI REVISORI


Art.17 - Il Collegio dei revisori è composto da tre membri che durano in carica tre anni e sono nominati dall’Assemblea degli Associati che può determinarne anche un compenso. Ad essi spetta la sorveglianza amministrativa e contabile dell’Associazione; i revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio alle quali devono essere invitati.


ASSEMBLEA


Art.18 – L’Assemblea generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il versamento dei contributi annuali.

Hanno diritto di voto i Soci fondatori, ordinari. Questi ultimi, dovranno essere Soci dall’anno precedente. Ogni associato avente diritto al voto, può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta.

Il Socio rappresentante deve avere diritto al voto e non può rappresentare più di cinque Soci. Le deleghe devono essere depositate prima dell’inizio della riunione nelle mani del Presidente e devono avere validità giuridica.



Art.19 – L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni anno entro il mese di marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del programma di attività dell’anno. Può essere convocata in via straordinaria per richiesta del Presidente, del Consiglio o di almeno un terzo degli Associati. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio tramite il mezzo più economico e veloce dell’invito a partecipare; questo deve contenere ora, luogo, data della riunione ed ordine del giorno: l’invio deve essere effettuato almeno quindici giorni prima della data fissata.


Art.20 – L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevalgono i voti dei soci fondatori. E’ valida in prima convocazione in presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione s’intende in un’ora dopo la prima.


 
Art.21 – L’Assemblea delibera su:

- approvazione del bilancio

- nomina dei componenti il Consiglio Direttivo

- nomina il Collegio dei revisori dei conti

- modifiche allo statuto

- indirizzi generali Associazione

- quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

Per le modifiche del presente statuto occorre la maggioranza pari ai due terzi dei Soci aventi diritto al voto.



Art.22 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione od in mancanza dal vice Presidente od, in mancanza di entrambi, dal Socio Consigliere da più anni iscritto all’Associazione. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e constata la validità delle deleghe ed il diritto di intervenire in Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea, è redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario.



Art.23 – Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti ed ai principi generali del diritto.



PAOLA MARTINI

MASSIMILIANO D’AGOSTINI

BALLICO DANIELA

ALESSANDRO CAMPETELLA

ROBERTO CINAGLI

ANNA RITA ORSI

TIZIANA BRUNO

GIACINTO ROSSI

ORAZIO PETRUCCELLI